La Corte dei conti ribadisce che il proprio intervento sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina riguarda esclusivamente la verifica della legittimità degli atti amministrativi e non rappresenta in alcun modo una valutazione sulle scelte politiche del Governo. A chiarirlo è stata Elena Papa, magistrato e consigliere della Corte dei conti, componente del direttivo dell’Associazione magistrati della Corte dei conti (Amcc), intervenendo nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la sede della Stampa Estera a Roma.
Il ruolo della Corte dei conti
Secondo Papa, i magistrati contabili hanno semplicemente svolto il compito loro attribuito dalla legge, limitandosi ad accertare il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano l’attività amministrativa.
“I colleghi hanno applicato le norme che impongono alla Corte dei conti di verificare la legittimità degli atti”, ha spiegato la magistrata, sottolineando che questa funzione non entra nel merito delle decisioni politiche, che restano di esclusiva competenza dell’esecutivo e del Parlamento.
Papa ha inoltre evidenziato come il controllo della magistratura contabile debba essere interpretato come uno strumento di supporto all’azione del Governo, volto a garantire che le procedure si svolgano nel pieno rispetto della legge.
Il nodo delle modifiche al contratto
Nel suo intervento, la consigliera della Corte dei conti ha poi affrontato uno degli aspetti più discussi della vicenda, quello relativo all’eventuale incremento dei costi dell’opera.
Secondo Papa, il tema centrale non riguarda il semplice superamento della soglia del 50% rispetto all’importo originario del contratto, ma la verifica dell’eventuale presenza di una modifica sostanziale dell’accordo contrattuale.
In altre parole, l’attenzione sarà rivolta ad accertare se le variazioni introdotte abbiano modificato in modo significativo il contratto iniziale, circostanza che potrebbe far scattare l’obbligo di indire una nuova gara pubblica. Il mero aumento dei costi, ha lasciato intendere la magistrata, non costituisce di per sé un elemento sufficiente per arrivare a tale conclusione, che dovrà invece basarsi sull’accertamento complessivo delle modifiche intervenute.

